L'11 maggio (data solarmente emblematica dato che era il secondo giorno di Lemuria nel calendario arcaico romano...) 391 Teodosio emana, dopo il tremendo "Nemo se hostiis pulluat", il secondo dei cosiddetti decreti teodosiani.
Dopo aver dichiarato religione unica di stato il cristianesimo niceano il secondo decreto teodosiano tende ad entrare nel privato dei cittadini, punendoli qualora dovessero ricadere, dopo il battesimo quindi la formalità cristiana, nel ritorno al paganesimo e ne stabilisce le pene che sono tremende, vanno dall'esclusione dalla società civile dell'epoca, all'impossibilità per i non cristiani di fare testamento o ereditare, col risultato che molte di queste proprietà finirono nelle mani della Chiesa, sempre più società parallela allo Stato simile a ciò che è attualmente.
Il testo del decreto:
«Gli augusti imperatori Valentiniano II, Teodosio e Arcadio a Flaviano, prefetto del pretorio:
Coloro che hanno tradito la santa fede [cristiana] e hanno profanato il santo battesimo, siano banditi dalla comune società: dalla testimonian
za [in tribunale] siano esentati, e come già abbiamo sancito non abbiano parte nei testamenti, non ereditino nulla, da nessuno siano indicati come eredi. Coloro ai quali era stato comandato di andarsene lontano ed essere esiliati per lungo tempo, se non sono stati visti versare un compenso maggiore tra gli uomini, anche dell'intercessione degli uomini siano privati. Se casomai nello stato precedente [il paganesimo] ritornano [i neo-convertiti], non sia cancellata la vergogna dei costumi con la penitenza, né sia riservata loro alcuna particolare protezione di difesa o di riparo, poiché certamente coloro i quali contaminarono la fede, con la quale Dio hanno riconosciuto, e orgogliosamente trasformarono i divini misteri in cose profane, non possono conservare le cose che sono immaginarie e a proprio comodo. Ai lapsi ed anche ai girovaghi, certamente perduti, in quanto profanatori del santo battesimo, non si viene in soccorso con alcun rimedio di penitenza, alla quale si ricorre ed è solita giovare negli altri peccati.
za [in tribunale] siano esentati, e come già abbiamo sancito non abbiano parte nei testamenti, non ereditino nulla, da nessuno siano indicati come eredi. Coloro ai quali era stato comandato di andarsene lontano ed essere esiliati per lungo tempo, se non sono stati visti versare un compenso maggiore tra gli uomini, anche dell'intercessione degli uomini siano privati. Se casomai nello stato precedente [il paganesimo] ritornano [i neo-convertiti], non sia cancellata la vergogna dei costumi con la penitenza, né sia riservata loro alcuna particolare protezione di difesa o di riparo, poiché certamente coloro i quali contaminarono la fede, con la quale Dio hanno riconosciuto, e orgogliosamente trasformarono i divini misteri in cose profane, non possono conservare le cose che sono immaginarie e a proprio comodo. Ai lapsi ed anche ai girovaghi, certamente perduti, in quanto profanatori del santo battesimo, non si viene in soccorso con alcun rimedio di penitenza, alla quale si ricorre ed è solita giovare negli altri peccati.
A Concordia, in data V Idi di maggio sotto il consolato di Taziano e Simmaco»
(Codice Teodosiano, XVI.7.4)
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