mercoledì 3 aprile 2013

Liturgie ludico-misteriose nel bosco delle sequoie da parte dei potenti

SVELATO IL MISTERO DEL BOHEMIAN GROVE (Traduzione di Andrea Carancini. Il testo originale è disponibile all’indirizzo: http://rt.com/usa/bohemian-grove-broken-woods/) 18 luglio 2011 È nascosto tra le sequoie dei boschi della California. 2.700 acri di territorio intatto suddiviso in dozzine di campi. E per due settimane, tutti i mesi di luglio, dagli anni ’80 dell’800, vede riuniti alcuni dei più ricchi e potenti uomini del mondo. Molti di loro arrivano con i loro jet societari nel vicino aeroporto di Sonoma County. Altri arrivano in auto di lusso che riempiono il parcheggio in loco. Al suo apice, si dice che vi abbiano partecipato più di 2.000 persone e, come potete immaginare, costoro sono ben protetti da agenti di custodia. La partecipazione è solo per invito, e la maggior parte paga più di 15.000 dollari per parteciparvi. Da più di 35 anni, i manifestanti dimostrano di fronte ai cancelli d’ingresso. “Siamo preoccupati non per ciò che avviene dentro il Grove, ma per ciò che accade fuori ad opera delle persone che stanno qui”, dice Brian Romanoff, un manifestante, a The History Channel. Secondo diversi resoconti, è qui che venne concepita, nel 1942, l’idea del Manhattan Project. È parimenti qui, sin dagli anni ’60, che tutti i Presidenti repubblicani sono passati prima di ottenere la candidatura. “Sappiamo per certo che Richard Nixon e Ronald Reagan si sono accomodati qui e si sono intrattenuti su chi e quando sarebbe diventato il candidato alla presidenza e hanno fatto un accordo”, afferma Peter Phillips, professore di sociologia alla Sonoma State University. Phillips scrisse la sua dissertazione sul Club Bohemian nel 1994 e venne invitato ad assistervi per quattro giorni. Vide di persona l’evento di apertura – la Cremazione della Cura, dove le elite del potere si lasciano alle spalle le proprie preoccupazioni in una cerimonia simbolica sotto il Gufo Moloc. Jed Jenkel ha detto di essere stato un impiegato a pagamento del Grove e ha condotto il cavallo che trasportava una bara durante la cerimonia. “La bara simboleggia le loro cure e loro la bruciano lungo il lago con un accompagnamento musicale”, ha detto Jenkel. Mary Moore, cofondatrice del Bohemian Grove Action Network, tira fuori una foto dell’estate 2007, quando venne tenuto un colloquio intitolato “Afghanistan, l’inaspettato lato positivo”. Sette mesi dopo, il Presidente Obama chiese altri 20.000 soldati da inviare all’estero. Vi sono anche altre connessioni da fare, tra i colloqui in riva al lago e la politica ufficiale che ne segue. Vi sono voci di ubriacature estreme, di prostitute e di attività omosessuali da parte dei membri. Ma per la maggior parte, sono gli accordi segreti dietro le quinte che secondo i critici dovrebbero essere portati alla luce. Per Mary Moore, che indaga sul Bohemian Grove da più di tre decenni, ciò che accade qui dentro è sintomatico di un problema molto più grande. “Viene detto a noi tutti che noi eleggiamo rappresentanti … loro vanno a Washington, che noi abbiamo una autorità totale su di loro, che loro prendono decisioni nel nostro migliore interesse”, dice Moore. “Poi iniziamo a crescere e se prestiamo un minimo di attenzione scopriamo che nulla di tutto ciò è vero”. Nonostante le proteste, l’elite dei ricchi e potenti continua a dirigersi nei boschi della California per il ritiro annuale. E chi ha scoperto il loro ingresso al Bohemian Grove quest’anno? Il presentatore radiofonico Alex Jones è riuscito a infiltrare il campo in passato e dice che i suoi insider stanno rivelando il who’s who dell’America. “Al Grove … c’è una presenza sempre maggiore della classe dirigente di Google, Yahoo, Microsoft e Apple … e una parte sempre maggiore dell’establishment fa assegnamento sulla loro tecnocrazia”, dice Jones. Quest’anno, ha detto, oltre ai big degli affari e della politica, hanno messo la firma sul libro degli ospiti nomi come Tom Cruisee Mark MacGuire. Ma anche se oltre 1.000 persone provenienti da tutti i settori del mondo dei ricchi arrivano a Sonoma County non vedrete i media riferirne. “Questi sono i broker del potere”, dice Jones “E vogliono essere lasciati stare”.

lunedì 1 aprile 2013

i Patti lateranensi sono incostituzionali

Da:"CRONACHE LAICHE" ----SPERO NON SI TRATTI DI UN PESCE D'APRILE----- Sentenza shock della Consulta: i Patti lateranensi sono incostituzionali Al termine di una seduta straordinaria, la Corte ha ravvisato un evidente contrasto fra gli artt. 3 e 7 della Carta. Si chiude una pagina nefasta della storia d'Italia Redazione lunedì 1 aprile 2013 11:38 Commenta Con una mossa a sorpresa, quasi a voler eludere la pressione di stampa e opinione pubblica, e approfittare dello sconcertante vuoto istituzionale post elettorale, la sesta sezione della Corte Costituzionale ha dichiarato questa mattina con voto unanime l'incostituzionalità dei Patti Lateranensi. I giudici della Consulta lavoravano da oltre un anno su questo delicatissimo tema ed entro 15 giorni la sentenza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. I Patti Lateranensi, unico caso di accordo con uno Stato estero inserito nella Costituzione di un paese democratico, sono previsti dall'art. 7 della Costituzione della Repubblica Italiana: "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale". Da alcune indiscrezioni sembra che il problema ravvisato dalla Corte sia l'evidente contrasto fra quanto stabilito dai Patti Lateranensi e l'articolo 3 della Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali...". Il problema che sorge è la posizione che prenderà il Vaticano ancora narcotizzato dall'effetto della abdicazione a sorpresa di Joseph Ratzinger. Come prevede l'articolo 7 della Costituzione, "le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale": ciò significa che le modifiche bilaterali possono essere adottate con legge ordinaria, mentre, argomentando a contrario, quelle unilaterali richiedono il procedimento aggravato ex art. 138 Cost. Pertanto, a meno che non contrastino con i principi supremi dell'ordinamento, le disposizioni dei Patti Lateranensi devono essere modificate col procedimento ordinario nel caso ci sia mutuo consenso fra Stato e Chiesa, con il procedimento aggravato proprio delle leggi costituzionali nel caso sia lo Stato unilateralmente a modificare il testo dell'atto. E' stata questa evidentemente la posizione presa dalla Corte Costituzionale, che ha ravvisato una palese e grave incompatibilità nello status dei Patti che rappresenta un vulnus insanabile nei confronti dei principi di libertà e di uguaglianza insiti nella Costituzione. Ovviamente il Vaticano, nella persona di Jorge Mario Bergoglio, potrebbe rifiutarsi di recepire questa sentenza, iniziando una lunga diatriba giuridica con lo Stato italiano. Ne avrebbe la forza, il coraggio e la volontà proprio in questo momento completamente dedicato alla ricostruzione di un'immagine pubblica decente lesa profondamente dagli innumerevoli scandali pedofili e finanziari? E se non accettasse? Una possibile dichiarazione di guerra del Vaticano all'Italia fa sorridere, ma non sarebbe impossibile. Si ricorda che, come dice l'articolo 137 della Costituzione "Contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione". Questo vuol dire cha la sentenza oramai è legge e non può essere impugnata né modificata, a meno appunto di una revisione costituzionale che richiederebbe in questo caso anni di lavori. Gli effetti della sentenza saranno sconvolgenti per tutta la società italiana; secondo l'articolo 136 della Costituzione "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione." Gli effetti saranno quindi immediati. Abbiamo chiesto ad alcuni costituzionalisti un parere sulle possibili conseguenze. La prima sarà la nullità, per lo Stato italiano, di tutti i matrimoni che verranno celebrati in Chiesa. Da domani avranno valore civile solo quelli celebrati da un funzionario dello Stato italiano o da un suo delegato. Vengono cancellate anche tutte le norme che regolano i trattamenti economici di favore e le esenzioni fiscali nei confronti di enti, istituzioni o associazioni facenti riferimento alla Chiesa cattolica. Spariscono anche le norme che regolano l'attribuzione dell'8 per mille. Il parere di un insigne giurista, che desidera restare anonimo, è che i fondi dell'8 per mille già da quest'anno verranno assegnati rispettando la volontà dei cittadini: il gettito verrà quindi devoluto alla Chiesa cattolica o ad altre Chiese solo in base al numero di cittadini che avranno espresso esplicitamente questo desiderio. Si ricorda che attualmente anche l'8 per mille dell'Irpef di chi non firma, dei pensionati e di altri contribuenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi (in totale circa il 60 per cento dei contribuenti), viene comunque redistribuito. Questo significherà una perdita per il Vaticano, a favore dello Stato italiano, di quasi un miliardo di euro ogni anno. Scomparirà anche la cosiddetta "ora di religione", diventando un'ora che ogni scuola potrà dedicare alle attività curricolari che riterrà più consone e utili all'insegnamento. Le Scuole private confessionali, in assenza dei sostanziosi contributi diretti o indiretti loro concessi, saranno costrette a rivedere le rette che i loro alunni dovranno versare a partire dal prossimo anno scolastico. Al momento, complice la giornata di festa, non si hanno ancora dichiarazioni ufficiali riportate dalla Sala Stampa vaticana. Sembra che Oltretevere regni una calma da taluni dichiarata molto preoccupante. Allo stesso modo i leader e gli addetti stampa dei maggiori partiti politici non hano ancora rilasciato dichiarazioni. Le cose sono due: o la pasquetta è sacra, oppure ognuno sta aspettando la prima mossa degli altri, in un ridicolo quanto penoso tentativo di salvarsi la faccia e non perdere elettori. Il presidente del Consiglio, Mario Monti, secondo voci di corridoio da verificare, ha dichiarato che ritenendosi un servitore dello Stato, intende semplicemente proseguire il suo lavoro nel rispetto delle leggi e della Costituzione italiana. Almeno fino a quando gli otto saggi di Napolitano non avranno individuato con chi sostituirlo, infischiandosene dei risultati elettorali del febbraio scorso. Non si esclude, a tal proposito, un prossimo ulteriore intervento della Corte costituzionale. Redazione

domenica 31 marzo 2013

Altroché equitalia

Certo che quello che andrò a riportare mi lascia con l'amaro in bocca. Una considerazione: una Repubblica, Italiana nata malissimo e che non ha intenzione di cambiare, ingiustizie vistose e privilegi inconcepibili. I parlamenti susseguitesi fino ad oggi non si sono mai preoccupati di mettere mano a queste macroscopiche ingiustizie, ecco una dei motivi per cui Grillo cavalca la protesta con ragione! - Che molti sindacalisti e politici hanno potuto farsi accreditare anni e anni di "lavoro" soltanto con una dichiarazione dei loro "datori di lavoro" (i sindacati ed i partiti)??? No, non lo sapevate? beh, in allegato 1 c'è una norma di legge ad hoc tutta per loro... - Che i sindacati ed i partiti, in caso di licenziamento illegittimo, non sono soggetti all'obbligo di reintegrazione??? No, non lo sapevate? beh, in allegato 2 c'è una norma di legge ad hoc tutta per loro... - Che i sindacati, non sono associazioni con personalità giuridica, perché non hanno mai accettato le condizioni previste dalla Costituzione, per essere registrati???? No, non lo sapevate? beh, in allegato 3, c'è la norma COSTITUZIONALE che lo prevedeva... - Che i sindacati hanno un patrimonio immobiliare mai censito e sul quale non hanno mai pagato ICI e non si sa se pagano l'IMU? No, non lo sapevate? beh, in allegato 4 c'è una norma di legge ad hoc tutta per loro... E POI SI MERAVIGLIANO SE GRILLO PRENDE IL 30% DEI VOTI!!!!! (NELLE SUE SPARATE CE N'E' ANCHE PER I SINDACATI.....) Vincenzo Meleca Allegato 1 Legge 11 giugno 1974, n. 252 (in Gazz. Uff., 8 luglio, n. 177). - Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione. (Legge MOSCA) Art. 1. I periodi di lavoro o di attività politico-sindacale antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, prestati alle dipendenze dei partiti politici rappresentati in Parlamento, delle organizzazioni sindacali, degli istituti di patronato e di assistenza sociale e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere regolarizzati nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti e nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e nell'assicurazione contro la tubercolosi, secondo le norme stabilite dalla presente legge. A detta regolarizzazione si procede, sempreché trattisi di attività lavorativa retribuita e prestata con carattere di continuità e prevalenza, e i periodi interessati non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nella medesima assicurazione generale ovvero in forme di previdenza sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusione od esonero dall'assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di previdenza in virtù della stessa o di altra contemporanea attività lavorativa. Il versamento dei contributi a regolarizzazione dei periodi arretrati secondo le norme della presente legge è possibile, a seconda dei casi, a partire dalla data dell'8 settembre 1943, o, se successiva, dalla data di liberazione delle singole province, o dalla data della ricostituzione nelle stesse dei partiti politici suddetti, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni nazionali in rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, o dalla data dei decreti ministeriali di riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 2. La domanda di regolarizzazione assicurativa deve essere presentata dagli organi centrali di partiti, organizzazioni sindacali, patronati e associazioni del movimento cooperativo di cui al precedente articolo 1 alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dagli stessi organi sotto la loro responsabilità, attestante il periodo di servizio o di incarico di lavoro o di attività politico-sindacale cui la regolarizzazione si riferisce, nonché la qualifica lavorativa rivestita dall'interessato nel periodo stesso e la retribuzione percepita, indicando il contratto collettivo di lavoro cui si sia fatto riferimento o le tabelle retributive in vigore nei singoli periodi presso le rispettive organizzazioni. La domanda può altresì essere presentata nel medesimo termine direttamente dall'interessato o dai suoi superstiti se il lavoratore è deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro il biennio immediatamente successivo. La domanda deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché la qualifica e la misura della retribuzione percepita nei singoli periodi (1). (1) Termini prorogati al 31 maggio 1977 dall'art. unico, l. 12 gennaio 1977, n. 4 e ulteriormente prorogati di novanta giorni dall'art. unico, l. 19 dicembre 1979, n. 648. Art. 3. È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale con il compito di esaminare le dichiarazioni di cui al precedente articolo 2 e di esprimere parere vincolante all'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'idoneità delle medesime ai fini della regolarizzazione assicurativa di cui alla presente legge. A tale scopo è in facoltà della commissione sentire i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1, gli interessati o i loro aventi causa. La commissione è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un suo rappresentante. Della stessa fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno dell'Istituto nazione della previdenza sociale ed un rappresentante per ogni confederazione sindacale a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti, designato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL (1). I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1) Comma così sostituito dall'art. unico, l. 12 gennaio 1977, n. 4. Art. 4. La regolarizzazione assicurativa, per i periodi anteriori al 1° maggio 1964, è effettuata mediante il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi base delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti. Tali contributi sono calcolati, per i periodi anteriori al 30 aprile 1952, sul valore massimo di quelli all'epoca vigenti e, per i periodi successivi, in relazione alla classe di contribuzione corrispondente alla retribuzione indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 2. Per i periodi successivi al 30 aprile 1964, ancorché prescritti, sono dovuti i contributi base e a percentuale per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, vecchiaia e superstiti nonché, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6, per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi e per l'E.N.A.O.L.I. I contributi di cui ai precedenti commi sono maggiorati degli interessi legali calcolati al tasso del 5 per cento annuo e sono portati a conguaglio delle somme già versate per contributi e relativi interessi legali dai partiti ed organizzazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, in relazione a norme di legge e a convenzioni in materia intercorse con l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvederà al rimborso delle eventuali eccedenze. Per i periodi successivi al 1° maggio 1964, ove la retribuzione dichiarata ai sensi del precedente articolo 2 risulti comunque superiore ai livelli indicati dai contratti collettivi di riferimento o dalle tabelle retributive di cui allo stesso articolo 2, la regolarizzazione per la parte eccedente tali livelli retributivi è effettuata secondo le ordinarie norme di legge. Art. 5. I contributi versati ai sensi della presente legge sono validi a tutti gli effetti e si considerano versati alla data della domanda di regolarizzazione, sempreché il relativo versamento intervenga entro il termine di novanta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il periodo intercorrente fra la data terminale del periodo regolarizzato e la data di presentazione della domanda di regolarizzazione è escluso dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione per invalidità e per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari. Art. 6. I contributi dovuti per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi sono dovuti limitatamente agli ultimi due anni del periodo regolarizzato secondo le precedenti norme. In tal caso la norma contenuta nel secondo comma del precedente articolo 5 ha efficacia anche ai fini del diritto alle prestazioni a carico delle assicurazioni di cui al precedente comma. Art. 7. I soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 1, per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari, nel caso in cui abbiano provveduto ad assicurare al personale dipendente un trattamento per carichi di famiglia non inferiore, per ogni singolo periodo, a quello previsto per gli assegni familiari. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al precedente comma che non assicurino al personale trattamenti per carichi di famiglia come sopra previsto sono tenuti all'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti di tutto il personale e sull'intero territorio nazionale. L'importo degli assegni familiari da corrispondersi e del contributo da versare è fissato, in deroga a quanto previsto al sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nella misura prevista per le aziende esercenti attività di natura commerciale e i professionisti e artisti. Restano a carico dei soggetti di cui al primo comma le eventuali differenze tra gli importi dei trattamenti per carichi di famiglia corrisposti e la misura degli assegni familiari, dovuti e non prescritti. Art.8 I termini di cui all'articolo 5 della legge 2 aprile 1958, n. 331, sono prorogati per 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (1). (1) Termini prorogati al 31 maggio 1977 dall'art. unico, l. 12 gennaio 1977, n. 4 e ulteriormente prorogati di novanta giorni dall'art. unico, l. 19 dicembre 1979, n. 648. Art.9 Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 31 ottobre, n. 256). - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della l. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione (Legge Treu) (1). (1) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Inps 23 maggio 2012 n. 72. (Omissis). CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Art.3 Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. (1) 2. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale. 3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. Per l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. (2) 4. Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio. 5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata. 6. La facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro. 7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Ai fini delle predette regolarizzazioni si applica il termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335. 7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti locali territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico (3). 8. Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 gravanti sui fondi pensionistici amministrati dall'INPS, determinati nella misura pari all'aliquota di computo del 33 per cento del valore retributivo stabilito dal presente decreto, sono addebitati alla rispettiva gestione previdenziale. 9. I lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 (4). 10. L'onere di cui al comma 9 è posto a carico della relativa gestione previdenziale (5) . (1) Ai sensi dell'art. 8-bis, d.l. 23 novembre 2001, n. 411, conv., con modificazioni, in l. 31 dicembre 2001, n. 463, i soggetti di cui al presente comma, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2001 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, presente articolo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2002. (2) Il termine ivi previsto è stato prorogato inderogabilmente al 30 settembre 1998, dall'art. 3, d.lg. 29 giugno 1998, n. 278. (3) Comma aggiunto dall'art. 26, l. 3 agosto 1999, n. 265. (4) Vedi l'articolo 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269. (5) Vedi l'articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Allegato 2 Legge 11 maggio 1990, n. 108 (in Gazz. Uff., 11 maggio, n. 108). - Disciplina dei licenziamenti individuali. ARTICOLO 4 Area di non applicazione. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (1) . Allegato 3 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27 dicembre 1947 (in Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straordinaria). ARTICOLO 39 Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. É condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie Allegato 4 Legge 18 novembre 1977, n. 902 (in Gazz. Uff., 17 dicembre, n. 343). - Attribuzione dei patrimoni residui delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste. (Omissis). Art.1 Art. 1. I patrimoni residui delle organizzazioni fasciste dei lavoratori e dei datori di lavoro, soppresse con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sono attribuiti in proprietà, ciascuno nella misura del 93 per cento, alle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicate al punto A dell'allegata tabella ed alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi costituite per lo stesso settore ed indicate al punto B della detta tabella. Per la determinazione dei valori patrimoniali si fa riferimento alle stime effettuate dagli uffici tecnici erariali alla data del 31 dicembre 1976. Art.2 Art. 2. Il rimanente 7 per cento dei patrimoni indicati nell'articolo precedente è attribuito in proprietà alle altre confederazioni ed associazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro, costituite al 1° gennaio 1974 e che siano maggiormente rappresentative tenuto conto: della consistenza numerica dei soggetti rappresentati; dell'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; della loro partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; della loro effettiva partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro. Art.3 Art. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le associazioni di cui agli articoli che precedono e che intendono partecipare alla ripartizione dei patrimoni appartenenti ai corrispondenti settori delle disciolte confederazioni fasciste ne danno comunicazione scritta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma viene accertata, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la sussistenza, nelle associazioni di cui all'articolo 2, dei requisiti indicati nello stesso articolo. Art.4 Art. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio stralcio costituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1° dicembre 1947, n. 1611, è tenuto a trasmettere al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale un progetto di divisione di ciascun patrimonio - corredato dagli inventari e dalla descrizione della situazione patrimoniale con i corrispettivi valori - contenente la separata ripartizione in due masse rispettivamente del 93 per cento e 7 per cento dei patrimoni delle disciolte confederazioni dei datori di lavoro e del complesso dei patrimoni conglobati tra di loro delle disciolte confederazioni dei lavoratori. Il patrimonio del fondo ECO (Ente case operai) è conglobato con il patrimonio della soppressa confederazione degli industriali. Il patrimonio della soppressa confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti è conglobato con i patrimoni delle soppresse confederazioni dei lavoratori. Con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è disposta, entro il termine di giorni novanta, l'anzidetta ripartizione dei patrimoni, che viene comunicata alle associazioni interessate unitamente agli inventari ed alla descrizione della situazione patrimoniale. Art.5 Art. 5. Le confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicate nel punto A) della tabella di cui all'articolo 1 e le associazioni sindacali individuate ai sensi dell'articolo 3, procedono separatamente alla stipulazione di accordi unici sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento di cui all'articolo 4. Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi costituite per il medesimo settore indicate nel punto B) della tabella, di cui all'articolo 1, procedono alla stipulazione di accordi sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento di cui all'articolo 4. Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti ed autonomi, costituite per il medesimo settore e individuate ai sensi del secondo comma dell'articolo 3, procedono anch'esse alla stipulazione di accordi sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento previsto all'articolo 4. Art.6 Art. 6. Gli accordi di cui all'articolo precedente attuano direttamente il trasferimento della proprietà dei beni e costituiscono titolo per la relativa trascrizione. Art.7 Art. 7. Qualora entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione prevista all'ultimo comma dell'articolo 4 non vengano raggiunti gli accordi indicati nell'articolo 5 nei successivi sessanta giorni è nominato, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il collegio arbitrale composto di sette membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dei quali uno con funzioni di presidente. Il collegio provvede alla ripartizione dei beni in conformità delle disposizioni della presente legge e con l'osservanza di quanto previsto negli articoli 816 e seguenti del codice di procedura civile. Art.8 Art. 8. In ogni caso di mancata accettazione dei beni, entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di attribuzione dei beni conseguente alla ripartizione di cui all'articolo precedente, gli stessi vanno ad accrescere proporzionalmente le quote attribuite per i vari settori alle confederazioni ed associazioni interessate. Art.9 Art. 9. Le associazioni, alle quali sono attribuiti beni delle disciolte confederazioni, succedono, in ragione delle quote loro conferite, nelle situazioni attive e passive, relative ai beni stessi ed in ogni altra situazione comunque derivante dalla gestione e dalla liquidazione dei patrimoni delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste. Art.10 Art. 10. L'ufficio stralcio provvede alle operazioni di trasferimento dei beni e dei documenti relativi e, quindi, alla presentazione, entro il termine di centottanta giorni dalla data dell'accordo di cui all'articolo 5 o del lodo arbitrale di cui all'articolo 7, del rendiconto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'ufficio stralcio provvede altresì al versamento dell'ammontare delle indennità di anzianità spettanti al personale fino alla data della soppressione dell'ufficio stesso in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e denominato "Fondo per le indennità di anzianità per il personale dell'ufficio stralcio delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste". Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, accertata l'avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti, dispone, con proprio decreto, la soppressione dell'ufficio stralcio. Art.11 Art. 11. I trasferimenti di proprietà derivanti dalla presente legge sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o imposta senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo. Art.12 Art. 12. Il personale in servizio presso l'ufficio stralcio alla data della sua soppressione viene assegnato alle strutture pubbliche, secondo le norme e le procedure e di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Art.13 Art. 13. Il rilascio dei certificati relativi al servizio prestato dagli ex dipendenti delle soppresse confederazioni sindacali, già effettuato dall'ufficio stralcio, è affidato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Al medesimo sono trasferiti gli archivi dell'ufficio stralcio. Art.14 Art. 14. La devoluzione in proprietà del palazzo sito in Roma via Sicilia, 59, già appartenente alla disciolta confederazione dei professionisti e degli artisti di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 234, è estesa agli enti e casse nazionali di assistenza e previdenza degli artisti legalmente riconosciuti alla data del 1° gennaio 1974. I legali rappresentanti degli enti di cui al comma precedente o i loro delegati fanno parte del comitato di cui all'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 234. All.1 Allegato unico. TABELLA CONTENENTE L'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO ATTRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 1, DEI RESIDUI PATRIMONI APPARTENENTI ALLE DISCIOLTE CONFEDERAZIONI SINDACALI FASCISTE A) Associazioni sindacali dei lavoratori Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL; Confederazione italiana sindacati lavoratori - CISL; Unione italiana del lavoro - UIL; Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori CISNAL; Confederazione italiana dirigenti d'azienda - CIDA. B) Associazioni sindacali dei datori di lavoro delle cooperative e dei lavoratori autonomi Settore industria: Confederazione generale dell'industria italiana; Associazione sindacale INTERSIND; Associazione sindacale aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale - ASAP; Confederazione generale del traffico e dei trasporti - CONFETRA; Confederazione italiana armatori liberi - CONFITARMA; Confederazione italiana servizi pubblici enti locali - CISPEL; Federazione italiana editori giornali - FIEG; Confederazione generale italiana dell'artigianato; Confederazione nazionale dell'artigianato; Confederazione cooperative italiane; Lega nazionale cooperative e mutue; Associazione generale cooperative italiane. Settore agricoltura: Confederazione generale dell'agricoltura italiana; Confederazione nazionale coltivatori diretti; Alleanza nazionale contadini; Confederazione cooperative italiane; Lega nazionale cooperative e mutue; Associazione generale cooperative italiane. Settore commercio: Confederazione generale italiana del commercio e del turismo; Confederazione cooperative italiane; Lega nazionale cooperative e mutue; Associazione generale cooperative italiane. Settore credito ed assicurazione: Associazione sindacale fra le aziende di credito - ASSICREDITO; Associazione fra le Casse di risparmio italiane - ACRI; Associazione nazionale imprese assicuratrici - ANIA; Confederazione cooperative italiane; Lega nazionale cooperative e mutue; Associazione generale cooperative italiane. alle quali il contratto si riferisce.

venerdì 29 marzo 2013

Il presidente della Repubblica Italiana scelto da Bilderberg

Il Bilderberg nomina il presidente della repubblica italiana di Ida Magli - 27/03/2013 Fonte: italianiliberi In un recente passato, che appare però lontanissimo, era stata promessa agli Italiani l’elezione diretta del capo dello Stato. Naturalmente non se n’è fatto nulla. In una cosa sola i nostri governi, quali che siano le loro ideologie e i loro orientamenti politici, sono tutti “montiani”: decisi e rapidissimi soltanto nell’aumentare le tasse. Per tutto il resto tempi biblici in attesa che svanisca anche il ricordo delle promesse fatte. Dunque niente elezione diretta del Presidente. Ma c’è invece chi lo sceglie per noi e senza chiedere il permesso a nessuno: quel Potere che in silenzio ha progettato e imposto l’unificazione europea, che ha progettato e imposto la moneta unica e che continua a presiedere a tutte le vicende più importanti dei singoli Stati i quali obbediscono anch’essi nel più assoluto silenzio. Sono uomini di cui non conosciamo altro che le facce e i nomi dei loro messi, di quelli mandati a mettere in atto la loro volontà, ma che possiamo riconoscere a colpo sicuro da un solo comune connotato: l’andamento disastroso di tutte le loro imprese, il fallimento di ciò che realizzano. Di fronte ai nomi ventilati in questi giorni dai giornali come possibili Presidenti: Amato, Prodi, D’Alema, ci potremmo domandare quanti voti avrebbero preso se gli Italiani fossero stati chiamati a votare. Sicuramente nessuno, o quasi. Sono stati già abbondantemente bocciati in precedenza e di conseguenza i loro nomi vengono indicati da un potere estraneo alla democrazia e che li impone esclusivamente in funzione del progetto euro finanziario che deve fare da apripista al governo finanziario mondiale. Non abbiamo sentito fino ad ora reazioni di nessun genere da parte dei politici: davanti al Potere nascosto dietro all’Europa nessuno parla. Abbiamo però già assistito a suo tempo all’esaltazione come Capo dello Stato di Ciampi, entusiasta fautore dell’euro in coppia con l’astutissimo Prodi con il quale ha provveduto a svendere e a spogliare di quasi tutti i suoi beni l’Italia pur di riuscire a farla entrare nello spazio paradisiaco dell’euro. Ne deduciamo che il compenso stabilito sia sempre lo stesso: prima dimostri di essere un servo fedelissimo del Potere finanziario europeo e mondiale, adempiendo al compito che ti è stato assegnato quali che siano le sofferenze e i danni che apporti alla tua patria e ai tuoi concittadini, poi diventi presidente della Repubblica. Lo stesso ragionamento, mutati i compiti e le situazioni, vale per gli altri nomi. La presidenza della repubblica italiana è appaltata al Bilderberg. Adesso, però, che abbiamo fatto una lunga e dura esperienza della quasi assoluta mancanza d’intelligenza che caratterizza i soci del Bilderberg e i loro emissari, montiani o meno, testimoniata chiaramente dai disastri che seguono alle loro imprese, sarà bene che i politici guardino in faccia la realtà. Anche a voler prescindere dai fatti che abbiamo sotto gli occhi (è di questi giorni il macroscopico pasticcio combinato a Cipro) non sono pochi gli analisti finanziari che prevedono un possibile crac dell’euro per il secondo trimestre e, se non un crac, delle difficoltà sempre più gravi nella gestione dell’economia in Europa. Sarebbe davvero poco “divertente” trovarsi fresco di nomina a capo della Repubblica e mandare in giro per il mondo a rappresentare gli Italiani proprio uno dei responsabili del crac.

Insegnamenti di Gurdjieff

Insegnamenti di Gurdjieff alla figlia Reyna http://www.visionealchemica.com/insegnamenti-di-gurdjieff-alla-figlia-reyna/ Fissa la tua attenzione su te stessa. Sii cosciente in ogni istante di ciò che pensi, senti, desideri e fai. Finisci sempre quello che hai iniziato. Fai quello che stai facendo nel migliore dei modi possibili. Non t’incatenare a niente che alla lunga ti distrugga. Sviluppa la tua generosità senza testimoni. Tratta ogni persona come se fosse un parente stretto. Metti in ordine quello che hai disordinato. Impara a ricevere, ringrazia per ogni dono. Smetti di autodefinirti. Non mentire né rubare, se lo fai, menti e rubi a te stessa. Aiuta il tuo prossimo senza renderlo dipendente. Non occupare troppo spazio. Non fare rumore né gesti innecessari. Se non la possiedi, imita la fede. Non lasciarti impressionare da personalità forti. Non impossessarti di niente né di nessuno. Distribuisci equitativamente. Non sedurre. Mangia e dormi lo strettamente necessario. Non parlare dei tuoi problemi personali. Non giudicare né discriminare quando non conosci la maggior parte dei fatti. Non stabilire amicizie inutili. Non seguire mode. Non venderti. Rispetta i contratti che hai firmato. Sii puntuale. Non invidiare i beni o gli esiti del prossimo. Parla solo di ciò che è necessario. Non pensare nei benefici che ti procurerà la tua opera. Giammai minaccia. Realizza le tue promesse. In una disputa, mettiti nei panni dell’altro. Ammetti che qualcuno ti superi. Vinci le tue paure. Aiuta all’altro ad aiutare sé stesso. Vinci le tue antipatie ed avvicinati alle persone che desideri rifiutare. Trasforma il tuo orgoglio in dignità. Trasforma la tua collera in creatività. Trasforma la tua avarizia in rispetto per la bellezza. Trasforma la tua invidia in ammirazione per i valori dell’altro. Trasforma il tuo odio in carità. Non ti lodare né ti insultare. Tratta ciò che non ti appartiene, come se ti appartenesse. Non lamentarti. Sviluppa la tua immaginazione. Non dare ordini solo per il piacere di essere obbedito. Paga i servizi che ti danno. Non fare propaganda delle tue opere o idee. Non cercare di risvegliare negli altri, sentimenti verso di te come: pietà, simpatia, ammirazione, complicità. Non trattare di distinguerti per la tua apparenza. Non contraddire mai, solo taci. Non contrarre debiti, acquista e paga subito. Se offendi qualcuno, chiedigli scusa. Se l’hai offeso pubblicamente, scusati in pubblico. Se ti rendi conto di aver detto qualcosa di sbagliato, non insistere in quell’errore per orgoglio e desisti immediatamente dai tuoi propositi. Non difendere le idee antiche, solo perché fosti tu chi le enunciò. Non conservare oggetti inutili. Non decorarti con idee altrui. Non fotografarti insieme a personaggi famosi. Non rendere conto a nessuno; sii il tuo proprio giudice. Non definirti mai per quello che possiedi. Non parlare mai di te senza concederti la possibilità di cambiare. Renditi conto che niente è tuo. Quando ti chiedono la tua opinione su qualcuno o qualcosa, di solamente le sue qualità. Quando ti ammali, invece di odiare quel male, consideralo tuo maestro. Non guardare con la coda dell’occhio, guarda fisso. Non dimenticare i tuoi morti, però riservagli un luogo limitato che gli impedisca invadere la tua vita. Nel luogo in cui vivi, riserva sempre un posto a ciò che è sacro. Quando realizzi un servizio non risaltare i tuoi sforzi. Se decidi lavorare per gli altri, fallo con piacere. Se dubiti fra fare e non fare, rischia e fa’. Non trattare di essere tutto per il tuo compagno; ammetti che cerchi in altri ciò che tu non puoi dargli. Quando qualcuno ha il suo pubblico, non accudire per contraddirlo e rubargli l’audience. Vivi di soldi guadagnati da te. Non ti invischiare in avventure amorose. Non ti vantare delle tue debolezze. Non visitare mai nessuno solo per riempire il tuo tempo. Ottieni per distribuire. Se stai meditando e arriva un diavolo, fai andare quel diavolo a meditare. Grazie a fratello Alfa per l’indicazione ;-) Fonte: www.risvegliati.altervista.org

martedì 26 marzo 2013

Battiato al Parlamento europeo ha il coraggio di denunciare le troie elette nelle due camere a Roma

Battiato: ''Inaccettabili queste troie in Parlamento'' "Queste troie che si trovano in Parlamento farebbero qualsiasi cosa. E' una cosa inaccettabile". Lo ha detto il musicista Franco Battiato nel suo intervento al Parlamento Europeo in veste di assessore al Turismo della Regione Sicilia. Secondo Battiato sarebbe meglio che "aprissero un casino" (Audio Ansa) Solo un artista grande come Battiato poteva parlare in questa maniera franca e decisa. La Boldrini in aula, invece di cercare la pulizia ipocricamente biasima Battiato: ''Battiato? Disdicevole'' Lei e Grasso due figure losche è opportuniste! Voci di corridoi dicono che il presidente Napolitano ha esclamato apprendendo la notizia "speriamo che non aggiunga ulteriori particolari"

venerdì 22 marzo 2013

ANCORA LO IOR, SCOPPIA UN CASO DIPLOMATICO TRA L’ITALIA E LO STATO DEL VATICANO

IOR - NUOVO CASO DIPLOMATICO TRA ITALIA E VATICANO - La Guardia di Finanza, alla ricerca di documenti segreti, ha fermato all'aeroporto romano di Ciampino Monsignor Roberto Lucchini, uno dei collaboratori più fidati del segretario di Stato Tarcisio Bertone, e l'avvocato Michele Briamonte dello studio torinese Grande Stevens, da anni consulente dello IOR». «Briamonte e Lucchini si sono opposti alla perquisizione esibendo un passaporto diplomatico vaticano. Dopo una convulsa trattativa e numerosi contatti telefonici con la Santa Sede, l'avvocato e il Monsignore hanno potuto lasciare l'aeroporto romano senza consegnare ai militari le loro borse». Proprio pochi giorni dopo l'incidente di Ciampino, il legale dello studio Grande Stevens si è visto perquisire casa e ufficio su richiesta della procura di Siena che indaga su un presunto caso di insider trading denunciato dagli stessi vertici di Monte dei Paschi di Siena. Pronta la replica dell’avvocato Briamonte che parla di una “non notizia”: “Occorre molta fantasia per trasformare un normale controllo doganale in un caso diplomatico”. “I bagagli miei e di monsignor Roberto Lucchini, che viaggiava con me”, dice l’avvocato Briamonte, “sono stati sottoposti ad un normale controllo con cane poliziotto che, come riportano i verbali redatti dai militari operanti, veri fino a querela di falso, ha dato esito negativo. Non è mai esistito, dunque, alcun decreto di perquisizione dell’autorità giudiziaria, al quale mi sarei senz’altro assoggettato, e l’identificazione è avvenuta mediante i rispettivi passaporti delle persone in transito nella zona doganale”. Quanto poi all’insinuazione di collegamenti tra inchieste della magistratura e normali controlli amministrativi, Briamonte li definisce “una grave mancanza di rispetto per la magistratura stessa e una violazione delle regole di salvaguardia delle prerogative e libertà individuali”. “Dunque nessun incidente e nessun mistero, né tantomeno nessuna relazione con il mio ruolo di consigliere di amministrazione del Montepaschi”.